Normativa sul Ticket Sanitario

Quanto si paga per le cure in convenzione

Normativa sul ticket sanitario per le cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Normativa sul Ticket Sanitario

La normativa sul pagamento del Ticket per le cure termali suddivide i pazienti in 3 categorie:

 1.   NON ESENTI: coloro che pagano la quota fissa di 55,00 € per l’intero ciclo di cura.

 

 2.   ESENTI PARZIALI: coloro che pagano una quota fissa di 3,10 € per l’intero ciclo di cura.

Fanno parte dei parzialmente esenti:

  • cittadini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65, appartenenti a un nucleo famigliare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore ai 36.151,98 € (firma di autocertificazione con codice di esenzione E01);
  • Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con

reddito complessivo, riferito all’anno precedente, compreso tra 36.151,98 € e 38.500,00 € (firma di autocertificazione con codice di esenzione E05);

  • titolari di pensione sociale ed eventuali famigliari a carico con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a 8.236,31 € e fino a 11.362,05 € con coniuge, più 516,46 € per ogni figlio a carico (firma di autocertificazione con codice di esenzione E03);
  • titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro famigliari a carico, appartenenti allo stesso nucleo famigliare, con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a 8.236,31 € e fino a 11.362,05 € con coniuge, più 516,46 € per ogni figlio a carico(firma di autocertificazione con codice di esenzione con codice E04);
  • disoccupati e loro famigliari a carico, appartenenti allo stesso nucleo famigliare, con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a 8.236,31 € e fino a 11.362,05 € con coniuge, più 516,46 € per ogni figlio a carico (firma di autocertificazione con codice E02);
  • invalidi per servizio, che appartengono alle categorie dalla 2° alla 5° (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla 6° all’8° ma limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidità civile con percentuale dal 67% al 99 % (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidità civile con assegno di accompagnamento (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidi del lavoro con percentuale dal 67% al 79 % (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3 ma limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Ciechi e sordomuti (indicata dal medico con relativo codice di esenzione), di cui all’art. della legge 482/68 ;
  • Invalidi di guerra dalla 1° alla 5° categoria, non titolari di pensione diretta vitalizia (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Invalidi di guerra dalla 6° all’8° categoria, non titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle cure correlate alla patologia invalidante(indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Esenti per patologie, solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante.

 

 3.    ESENTI TOTALI: coloro che non pagano nulla, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Fanno parte degli esenti totali:

  • Invalidi di guerra, appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°, titolari di pensione diretta vitalizia (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  •  Invalidi di guerra, appartenenti alle categorie dalla 6° all’ 8°, titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante(indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Invalidi per servizio, appartenenti alla 1° categoria (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Invalidi civili con invalidità al 100% (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Invalidi civili con assegno di accompagnamento (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’ 80% (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Ciechi assoluti.