Normativa sul Ticket Sanitario

La normativa sul pagamento del Ticket per le cure termali suddivide i pazienti in 3 categorie:

 1.   NON ESENTI: coloro che pagano la quota fissa di 55,00 € per l’intero ciclo di cura.

 

 2.   ESENTI PARZIALI: coloro che pagano una quota fissa di 3,10 € per l’intero ciclo di cura.

Fanno parte dei parzialmente esenti:

  • cittadini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65, appartenenti a un nucleo famigliare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore ai 36.151,98 € (firma di autocertificazione con codice di esenzione E01);
  • Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con

reddito complessivo, riferito all’anno precedente, compreso tra 36.151,98 € e 38.500,00 € (firma di autocertificazione con codice di esenzione E05);

  • titolari di pensione sociale ed eventuali famigliari a carico con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a 8.236,31 € e fino a 11.362,05 € con coniuge, più 516,46 € per ogni figlio a carico (firma di autocertificazione con codice di esenzione E03);
  • titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro famigliari a carico, appartenenti allo stesso nucleo famigliare, con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a 8.236,31 € e fino a 11.362,05 € con coniuge, più 516,46 € per ogni figlio a carico(firma di autocertificazione con codice di esenzione con codice E04);
  • disoccupati e loro famigliari a carico, appartenenti allo stesso nucleo famigliare, con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a 8.236,31 € e fino a 11.362,05 € con coniuge, più 516,46 € per ogni figlio a carico (firma di autocertificazione con codice E02);
  • invalidi per servizio, che appartengono alle categorie dalla 2° alla 5° (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla 6° all’8° ma limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidità civile con percentuale dal 67% al 99 % (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidità civile con assegno di accompagnamento (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidi del lavoro con percentuale dal 67% al 79 % (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3 ma limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Ciechi e sordomuti (indicata dal medico con relativo codice di esenzione), di cui all’art. della legge 482/68 ;
  • Invalidi di guerra dalla 1° alla 5° categoria, non titolari di pensione diretta vitalizia (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Invalidi di guerra dalla 6° all’8° categoria, non titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle cure correlate alla patologia invalidante(indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Esenti per patologie, solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante.

 

 3.    ESENTI TOTALI: coloro che non pagano nulla, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Fanno parte degli esenti totali:

  • Invalidi di guerra, appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°, titolari di pensione diretta vitalizia (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  •  Invalidi di guerra, appartenenti alle categorie dalla 6° all’ 8°, titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante(indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Invalidi per servizio, appartenenti alla 1° categoria (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Invalidi civili con invalidità al 100% (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Invalidi civili con assegno di accompagnamento (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’ 80% (indicata dal medico con relativo codice di esenzione);
  • Ciechi assoluti.